La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto
gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA
·
operai agricoli a tempo determinato;
·
piccoli coloni;
·
compartecipanti familiari;
·
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
·
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
A CHI NON SPETTA
·
ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
·
ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione
Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle
giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle
di attività lavorativa dipendente;
·
ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio
dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso
d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene
riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della
pensione;
·
ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro
stagionale;
·
ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
o
le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
o
coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che
abbiano:
·
iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per
l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo
indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
·
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni
o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della
prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione
involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di
riferimento della prestazione);
·
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si
riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere
perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività
dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o
nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli
figurativi relativi a periodi di maternitàobbligatoria e
congedo parentale, compresi nel biennio utile.
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta:
·
per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di
365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di
lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le
giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio
etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
·
nella misura del 40% della retribuzione di
riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di
indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà.
Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata
per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non
è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la
domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo
successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti
in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli
eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
·
accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento
prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
·
bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio
nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento
dell’ identità del percettore, tramite:
o
il documento di riconoscimento;
o
il codice fiscale;
o
la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del
pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il
termine di scadenza.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina
automaticamente l’accredito di contribuzione
figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici)
le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate
accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle
pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti
negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività
lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150
giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del
diritto alla pensione anticipata.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può
essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare)
entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di
disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo
determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito
ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però,
legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno
di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
·
per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle
giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
·
per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e
quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un
numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al
nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività
lavorativa.
L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività,
causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza
e puerperio, a condizione che il lavoratore
agricolo:
·
presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
·
sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un
numero di giornate non inferiori a 51;
·
abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni
precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
·
Nel caso di infortunio e malattia professionale:
o
per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta
dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
·
Nel caso di malattia:
o
per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di
malattia.
·
Nel caso di gravidanza e puerperio:
o
limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla
legge.
DIMISSIONI
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui
esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima
della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del
bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo
di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza
degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di
disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps
ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte
Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di
disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta
causa":
·
mancato pagamento della retribuzione;
·
aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
·
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
·
mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di
comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
·
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad
altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
·
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
·
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato
pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve
allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la
sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un
comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali:
diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a
comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni,
l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così
come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento
giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
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