Con l'occasione della nascita di Corigliano Rossano città unica, il Circolo ACLI "Santi Nilo e Bartolomeo" vuole da subito porre l'attenzione sul problema della Povertà che affligge anche il nostro territorio. Gli ospiti Relatori ci illusrteranno un analisi dettagliata e daranno indicazioni come orientarsi per il futuro. Il Presidente del circolo l'avv. Alfonso Rago ha voluto fortemente che i relatori fossere degli esperti che potessero mettere a disposizione i loro studi e ricerche abbracciando tutti i settori Socio Culturali, Socio Economici, Socio Politici e Religiosi.
venerdì 23 marzo 2018
martedì 13 marzo 2018
Aggiornate da INPS anche le tabelle relative i contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici.
Aggiornate da INPS anche le tabelle relative i contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici.
Due le discriminanti: applicazione ai contratti a tempo indeterminato e per lavoratori a tempo determinato. Nel secondo caso il conteggio dei contributi è maggiore e si applica a tutti i contratti a scadenza, tranne nel caso di quelli stipulati per sostituzioni di lavoratori assenti per malattia, maternità o aspettativa.
Il versamento dei contributi è previsto con cadenza trimestrale: dal 1° al 10 aprile; dal 1° al 10 luglio; dal 1° al 10 ottobre e dal 1° al 12 gennaio 2019 il versamento per il 4° trimestre. Unica eccezione a queste scadenze è prevista per le cessazioni contrattuali anticipate. In questo caso, il pagamento dei contributi relativi al trimestre in corso va effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del contratto.
Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo INDETERMINATO
| Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
| da | A | ||||
| fino a 24 ore | 0 (*) | 7,97 | 1,41 | 1,42 | 0,35 |
| 7,97 | 9,70 | 1,59 | 1,60 | 0,40 | |
| 9,71 | 1,94 | 1,95 | 0,49 | ||
| superiori a 24 ore | 1,02 | 1,03 | 0,26 | ||
Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo DETERMINATO
| Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
| da | A | ||||
fino a 24 ore
| 0 | 7,97 | 1,51 | 1,51 | 0,35 |
| 7,97 | 9,70 | 1,70 | 1,71 | 0,40 | |
| 9,71 | 2,07 | 2,08 | 0,49 | ||
| superiori a 24 ore | 1,10 | 1,10 | 0,26 | ||
Riepiloghi retribuzioni minimali suddivise per casistiche ordinarie e straordinarie
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | |
LAVORATORI CONVIVENTI
(valori mensili)
| LAVORATORI ART. 15, 2° CO. (valori mensili) | LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) | |
| A | 629,15 | 4,57 | |
| AS | 743,55 | 5,39 | |
| B | 800,74 | 571,96 | 5,72 |
| BS | 857,94 | 600,56 | 6,06 |
| C | 915,15 | 663,46 | 6,40 |
| CS | 972,33 | 6,74 | |
| D | 1143,91* (+ 169,15) | 7,78 | |
| DS | 1201,11* (+ 169,15) | 8,12 |
* A tali importi vanno aggiunti 169,15 euro a titolo di indennità
| TABELLA D | ||
| ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) | ||
| AUTOSUFF. | NON AUTOSUFF. | |
| BS | 986,62 | |
| CS | 1118,18 | |
| DS | 1381,30 | |
| TABELLA E | ||
| PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) | ||
| LIV. UNICO | 660,61 | |
| TABELLA G | ||
ASSISTENZA a persona NON AUTOSUFFICIENTE
Con prestazioni limitate ai giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari)
| ||
| CS | 7,26 | |
| DS | 8,75 | |
INDENNITÀ
VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONALE
| Pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità giornaliera |
Totale indennità mensile (per 26 gg)
|
| ANNO 2018 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 | 143,78 |
Hai rinnovato l'ISEE ? | Inps, Caf Acli rinnovo isee 2018
Le certificazioni ISEE 2017 sono scadute! Tutto pronto per la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)? Un promemoria sintetico delle documentazioni da presentare ai CAF per richiedere ISEE 2018.
Dal 15 gennaio il vostro ISEE è scaduto, per continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici e delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali senza nessuna interruzione, è giunto il momento di preparare le carte e recarsi al CAF Acli più vicino a casa.
A cosa serve l’ISEE?
L’ISEE è rilasciato dall’INPS e serve per ottenere l’assegno alla nascita (bonus bebè), per accedere ai bonus elettrico, gas, telefonico per alcune compagnie, per fruire di tariffe agevolate delle mense scolastiche o dei servizi di scuolabus, per fruire del reddito di inclusione (REI) e per molte altre prestazioni e servizi a costo agevolato in base al reddito.
Come si ottiene l’ISEE?
Il primo passo è la compilazione della DSU, una dichiarazione sostitutiva unica dei dati anagrafici e di reddito, compresi i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti da te e da tutti i componenti del nucleo familiare. La puoi compilare personalmente o rivolgerti al CAF.
La DSU deve essere trasmessa all’INPS, che entro 10 giorni rilascia la certificazione ISEE. E fino al 15 gennaio 2019 non se ne parla più – se il nucleo o le condizioni dei suoi componenti non cambiano nel corso dell’anno!
Qualche indicazione sintetica delle tipologie di ISEE, dedicate alla richiesta di prestazioni particolari e alle condizioni del nucleo familiare
| ISEE mini/ISEE ordinario |
È quello standard, base, nel nucleo familiare non sono presenti disabili, studenti universitari, genitori non coniugati e non conviventi o quando non devono essere richieste prestazioni socio sanitarie
|
| ISEE sociosanitario
ISEE sociosanitario – residenze
|
È predisposto quando si debbano richiedere prestazioni di natura sociale e/o sanitaria, per un familiare disabile (ricoveri presso RSA, accesso a servizi di assistenza domiciliare, ecc.)
|
| ISEE corrente |
Al verificarsi di eventi negativi quali ad esempio un licenziamento, una cessazione del rapporto di lavoro, disoccupazione, è possibile chiedere l’aggiornamento della DSU a seguito della diminuzione di reddito. Ha una durata limitata a 2 mesi.
|
| ISEE minorenni |
È necessario nei casi in cui nel nucleo è presente 1 solo genitore figlio minore a carico, ovvero quando i genitori risultano non coniugati e né conviventi
|
| ISEE università |
È necessario per le famiglie che hanno figli studenti universitari, per fruire di prestazioni di diritto allo studio (salvo gli studenti non dimostrino di essere economicamente autosufficienti).
|
E questi i documenti che vanno presentati al CAF o che dovete reperire prima di iniziare la compilazione della DSU per ISEE ordinario:
DATI ANAGRAFICI
- Documenti d’identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Visura catastale abitazione di residenza di proprietà ed eventuale capitale residuo del mutuo al 31.12.2017
- Se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione occorre copia contratto di locazione registrato
- Copia verbale riconoscimento invalidità / handicap recante numero certificato e data di rilascio
DATI REDDITI PRODOTTI NEL 2016 da tutti i componenti il nucleo
- Dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730 anno 2017 relativo ai redditi 2016)
- Certificazione rilasciata dal/dai datore/i di lavoro (Mod. CUD anno 2017 relativo ai redditi 2016)
- Certificazioni o documentazione relativa a redditi esenti (es: voucher Inps, borse di studio,…)
DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE di tutti i componenti lo stato di famiglia
- Visure catastali aggiornate degli immobili di proprietà posseduti in Italia.
- Valore ai fini IVIE per gli immobili posseduti all’estero.
DATI PATRIMONIO MOBILIARE di tutti i componenti lo stato di famiglia
- Estratto conto al 31 dicembre 2017 attestante il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi dei depositi e conti correnti postali e bancari di tutti i componenti lo stato di famiglia (Saldo al 31 dicembre 2017 , documento attestante la giacenza media dell’anno 2017 , codice fiscale dell’operatore finanziario, codice IBAN)
- Saldo al 31/12/2017 dei libretti postali , numero libretto , la giacenza media annua 2017
- Certificazione attestante il valore al 31.12.2017 dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, assicurazioni sulla vita a capitalizzazione riscattabili, e recante numero del rapporto (es. n° polizza, n° del deposito titoli), codice fiscale e denominazione dell’intermediario
- Carte prepagate e ricaricabili, saldo al 31 dicembre 2017 e giacenza media dell’anno 2017
DATI SU AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E ALTRI MEZZI CON CILINDRATA SUPERIORE A 500CC di tutti i componenti lo stato di famiglia
Copia carta di circolazionemartedì 13 febbraio 2018
La #disoccupazione #agricola 2018
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto
gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA
·
operai agricoli a tempo determinato;
·
piccoli coloni;
·
compartecipanti familiari;
·
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
·
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
A CHI NON SPETTA
·
ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
·
ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione
Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle
giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle
di attività lavorativa dipendente;
·
ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio
dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso
d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene
riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della
pensione;
·
ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro
stagionale;
·
ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
o
le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
o
coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che
abbiano:
·
iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per
l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo
indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
·
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni
o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della
prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione
involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di
riferimento della prestazione);
·
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si
riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere
perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività
dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o
nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli
figurativi relativi a periodi di maternitàobbligatoria e
congedo parentale, compresi nel biennio utile.
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta:
·
per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di
365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di
lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le
giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio
etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
·
nella misura del 40% della retribuzione di
riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di
indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà.
Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata
per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non
è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la
domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo
successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti
in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli
eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
·
accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento
prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
·
bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio
nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento
dell’ identità del percettore, tramite:
o
il documento di riconoscimento;
o
il codice fiscale;
o
la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del
pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il
termine di scadenza.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina
automaticamente l’accredito di contribuzione
figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici)
le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate
accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle
pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti
negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività
lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150
giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del
diritto alla pensione anticipata.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può
essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare)
entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di
disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo
determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito
ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però,
legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno
di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
·
per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle
giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
·
per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e
quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un
numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al
nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività
lavorativa.
L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività,
causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza
e puerperio, a condizione che il lavoratore
agricolo:
·
presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
·
sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un
numero di giornate non inferiori a 51;
·
abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni
precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
·
Nel caso di infortunio e malattia professionale:
o
per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta
dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
·
Nel caso di malattia:
o
per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di
malattia.
·
Nel caso di gravidanza e puerperio:
o
limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla
legge.
DIMISSIONI
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui
esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima
della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del
bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo
di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza
degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di
disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps
ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte
Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di
disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta
causa":
·
mancato pagamento della retribuzione;
·
aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
·
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
·
mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di
comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
·
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad
altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
·
spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
·
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato
pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve
allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la
sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un
comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali:
diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a
comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni,
l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così
come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento
giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Potrebbe interessarti anche
LEGGE DI BILANCIO 2019: COSA PREVEDE LA MANOVRA SULLE PENSIONI?
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di Bilancio 2019: cosa prevede il testo definitivo della manovra economica in tema di ...
I piu cliccati
-
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elench...
-
Negli ultimi anni accanto alla tutela tradizionale dal punto di vista lavorativo e previdenziale della maternità, hanno visto la luce n...
-
CAF PATRONATO ACLI ROSSANO VUOI PIU INFORMAZIONI?: CHIAMA ADESSO CLICCA QUI +390983513926






