venerdì 23 marzo 2018

#Convegno sulla Lotta alla Povertà, 7 Aprile 2018 Palazzo San Bernardino Rossano, #CoriglianoRossano

Con l'occasione della nascita di Corigliano Rossano città unica, il Circolo ACLI "Santi Nilo e Bartolomeo" vuole da subito porre l'attenzione sul problema della Povertà che affligge anche il nostro territorio. Gli ospiti Relatori ci illusrteranno un analisi dettagliata e daranno indicazioni come orientarsi per il futuro. Il Presidente del circolo l'avv. Alfonso Rago ha voluto fortemente che i relatori fossere degli esperti che potessero mettere a disposizione i loro studi e ricerche abbracciando tutti i settori Socio Culturali, Socio Economici, Socio Politici e Religiosi.
















martedì 13 marzo 2018

Per il 730, torna a casa

Aggiornate da INPS anche le tabelle relative i contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici.




Aggiornate da INPS anche le tabelle relative i contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici.
Due le discriminanti: applicazione ai contratti a tempo indeterminato e per lavoratori a tempo determinato. Nel secondo caso il conteggio dei contributi è maggiore e si applica a tutti i contratti a scadenza, tranne nel caso di quelli stipulati per sostituzioni di lavoratori assenti per malattia, maternità o aspettativa.
Il versamento dei contributi è previsto con cadenza trimestrale: dal 1° al 10 aprile; dal 1° al 10 luglio; dal 1° al 10 ottobre e dal 1° al 12 gennaio 2019 il versamento per il 4° trimestre. Unica eccezione a queste scadenze è prevista per le cessazioni contrattuali anticipate. In questo caso, il pagamento dei contributi relativi al trimestre in corso va effettuato entro 10 giorni dalla cessazione del contratto.

Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo INDETERMINATO

Orario settimanaleRetribuzione effettiva orariaContributo orario compresa CUAFContributo orario esclusa CUAFContributo orario dipendente
daA
fino a 24 ore0 (*)7,971,411,420,35
7,979,701,591,600,40
9,711,941,950,49
superiori a 24 ore1,021,030,26

Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo DETERMINATO

Orario settimanaleRetribuzione effettiva orariaContributo orario compresa CUAFContributo orario esclusa CUAFContributo orario dipendente
daA
fino a 24 ore
07,971,511,510,35
7,979,701,701,710,40
9,712,072,080,49
superiori a 24 ore1,101,100,26

Riepiloghi retribuzioni minimali suddivise per casistiche ordinarie e straordinarie

TABELLA ATABELLA BTABELLA C
LAVORATORI CONVIVENTI
(valori mensili)
LAVORATORI ART. 15, 2° CO. (valori mensili)LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A629,154,57
AS743,555,39
B800,74571,965,72
BS857,94600,566,06
C915,15663,466,40
CS972,336,74
D1143,91* (+ 169,15)7,78
DS1201,11* (+ 169,15)8,12
* A tali importi vanno aggiunti 169,15 euro a titolo di indennità
            TABELLA D
                 ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.
BS986,62
CS1118,18
DS1381,30
            TABELLA E
               PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO                                 660,61

TABELLA G
ASSISTENZA a persona NON AUTOSUFFICIENTE
Con prestazioni limitate ai giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari)
CS7,26
DS8,75

INDENNITÀ
VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONALE
Pranzo e/o colazionecenaalloggioTotale indennità giornaliera
Totale indennità mensile (per 26 gg)


ANNO 20181,931,931,675,53143,78



Hai rinnovato l'ISEE ? | Inps, Caf Acli rinnovo isee 2018

Le certificazioni ISEE 2017 sono scadute! Tutto pronto per la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)? Un promemoria sintetico delle documentazioni da presentare ai CAF per richiedere ISEE 2018.
Dal 15 gennaio il vostro ISEE è scaduto, per continuare a usufruire delle agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici e delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali senza nessuna interruzione, è giunto il momento di preparare le carte e recarsi al CAF Acli più vicino a casa.

A cosa serve l’ISEE?

L’ISEE è rilasciato dall’INPS e serve per ottenere l’assegno alla nascita (bonus bebè), per accedere ai bonus elettrico, gas, telefonico per alcune compagnie, per fruire di tariffe agevolate delle mense scolastiche o dei servizi di scuolabus, per fruire del reddito di inclusione (REI) e per molte altre prestazioni e servizi a costo agevolato in base al reddito.

Come si ottiene l’ISEE?

Il primo passo è la compilazione della DSU, una dichiarazione sostitutiva unica dei dati anagrafici e di reddito, compresi i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti da te e da tutti i componenti del nucleo familiare. La puoi compilare personalmente o rivolgerti al CAF.
La DSU deve essere trasmessa all’INPS, che entro 10 giorni rilascia la certificazione ISEE. E fino al 15 gennaio 2019 non se ne parla più – se il nucleo o le condizioni dei suoi componenti non cambiano nel corso dell’anno!

Qualche indicazione sintetica delle tipologie di ISEE, dedicate alla richiesta di prestazioni particolari e alle condizioni del nucleo familiare

      ISEE mini/ISEE ordinario
È quello standard, base, nel nucleo familiare non sono presenti disabili, studenti universitari, genitori non coniugati e non conviventi o quando non devono essere richieste prestazioni socio sanitarie
      ISEE sociosanitario 
      ISEE sociosanitario – residenze

È predisposto quando si debbano richiedere prestazioni di natura sociale e/o sanitaria, per un familiare disabile (ricoveri presso RSA, accesso a servizi di assistenza domiciliare, ecc.)
      ISEE corrente
Al verificarsi di eventi negativi quali ad esempio un licenziamento, una cessazione del rapporto di lavoro, disoccupazione, è possibile chiedere l’aggiornamento della DSU a seguito della diminuzione di reddito. Ha una durata limitata a 2 mesi.
      ISEE minorenni
È necessario nei casi in cui nel nucleo è presente 1 solo genitore figlio minore a carico, ovvero quando i genitori risultano non coniugati e né conviventi
      ISEE università
È necessario per le famiglie che hanno figli studenti universitari, per fruire di prestazioni di diritto allo studio (salvo gli studenti non dimostrino di essere economicamente autosufficienti).

E questi i documenti che vanno presentati al CAF o che dovete reperire prima di iniziare la compilazione della DSU per ISEE ordinario:

DATI ANAGRAFICI
  • Documenti d’identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
  • Visura catastale abitazione di residenza di proprietà ed eventuale capitale residuo del mutuo al 31.12.2017
  • Se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione occorre copia contratto di locazione registrato
  • Copia verbale riconoscimento invalidità / handicap recante numero certificato e data di rilascio
DATI REDDITI PRODOTTI NEL 2016 da tutti i componenti il nucleo
  • Dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730 anno 2017 relativo ai redditi 2016)
  • Certificazione rilasciata dal/dai datore/i di lavoro (Mod. CUD anno 2017 relativo ai redditi 2016)
  • Certificazioni o documentazione relativa a redditi esenti (es: voucher Inps, borse di studio,…)
DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE di tutti i componenti lo stato di famiglia
  • Visure catastali aggiornate degli immobili di proprietà posseduti in Italia.
  • Valore ai fini IVIE per gli immobili posseduti all’estero.
DATI PATRIMONIO MOBILIARE di tutti i componenti lo stato di famiglia
  • Estratto conto al 31 dicembre 2017 attestante il valore del saldo contabile attivo al netto degli interessi dei depositi e conti correnti postali e bancari di tutti i componenti lo stato di famiglia (Saldo al 31 dicembre 2017 , documento attestante la giacenza media dell’anno 2017 , codice fiscale dell’operatore finanziario, codice IBAN)
  • Saldo al 31/12/2017 dei libretti postali , numero libretto , la giacenza media annua 2017
  • Certificazione attestante il valore al 31.12.2017 dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, assicurazioni sulla vita a capitalizzazione riscattabili, e recante numero del rapporto (es. n° polizza, n° del deposito titoli), codice fiscale e denominazione dell’intermediario
  • Carte prepagate e ricaricabili, saldo al 31 dicembre 2017 e giacenza media dell’anno 2017
DATI SU AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E ALTRI MEZZI CON CILINDRATA SUPERIORE A 500CC di tutti i componenti lo stato di famiglia
Copia carta di circolazione



martedì 13 febbraio 2018

La #disoccupazione #agricola 2018


La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA
·       operai agricoli a tempo determinato;
·       piccoli coloni;
·       compartecipanti familiari;
·       piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
·       operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
A CHI NON SPETTA
·       ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
·       ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
·       ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
·       ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
·       ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
o   le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
o   coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: 
·       iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
·       almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
·       almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternitàobbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta:
·       per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
·       nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
·       accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
·       bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
o   il documento di riconoscimento;
o   il codice fiscale;
o   la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
·       per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
·       per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.
L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
·       presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
·       sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
·       abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
·       Nel caso di infortunio e malattia professionale:
o   per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
·       Nel caso di malattia:
o   per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
·       Nel caso di gravidanza e puerperio:
o   limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.
DIMISSIONI
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa":
·       mancato pagamento della retribuzione;
·       aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
·       modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
·       mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
·       notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
·       spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
·       comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui  la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.



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