lunedì 13 novembre 2017

CONGEDO DI #MATERNITÀ | #PARTO FORTEMENTE #PREMATURO

CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO FORTEMENTE PREMATURO


Ho partorito il 23 settembre con molto anticipo rispetto alla data presunta del parto prevista per il 10 dicembre. Vorrei sapere se il congedo di maternità ha, comunque, una durata di 5 mesi o in casi simili è prevista una deroga.
Nel suo caso, il congedo viene ampliato di 16 giorni, che vanno dal giorno successivo al parto (24 settembre) fino al giorno precedente la data di inizio del congedo ante parto (9 ottobre). Vediamo insieme perché.
Il D.lgs. 80/2015 ha modificato la disciplina del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro.
L’INPS, nel dare istruzioni alle proprie sedi, ha chiarito che la riforma interessa soltanto i casi di parto “fortemente” prematuro, intendendo come tale la nascita che si verifichi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima del normale inizio del congedo di maternità.
In questa ipotesi, la legge prevede che il congedo abbia una durata complessiva maggiore dei 5 mesi normalmente previsti, potendo aggiungere ad essi tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.
Articolo tratto da Sito ufficiale Acli

CAF PATRONATO ACLI ROSSANO

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