venerdì 12 gennaio 2018

Nuovo #Regolamento per lo svolgimento delle #visite #fiscali dei #dipendenti delle #pubbliche #amministrazioni.




Sabato 13 gennaio entra in vigore il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 Cos’è la visita fiscale e chi decide se effettuarla

Il lavoratore malato si reca dal medico curante che predispone certificato medico telematico con indicate diagnosi e prognosi di guarigione.
È data facoltà di verifica di quanto certificato tramite le visite fiscali.
L’Amministrazione può chiedere all’INPS (telematicamente e sin dal 1° giorno di assenza) la visita fiscale ma potrà provvedervi d’ufficio anche l’INPS.

Fasce di reperibilità

Per consentire le visite fiscali la legge dispone che il lavoratore ammalato si trovi presso il domicilio indicato nel certificato in determinate fasce orarie, tutti i giorni compresi nel periodo di prognosi, siano essi feriali, festivi o prefestivi.
  • dalle ore 09.00 alle ore 13.00
  • dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Molti si aspettavano l’equiparazione delle fasce di reperibilità a quelle dei dipendenti del settore privato (10.00 – 12.00 e 15.00 – 17.00) ma questo non è avvenuto.
La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere preventivamente comunicata alla propria Amministrazione.

Esonerati dalle fasce di reperibilità

Non sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici la cui assenza è riconducibile a:
  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Opposizione esito visita fiscale

Il lavoratore ammalato che non concorda con il parere del medico che effettua la visita fiscale deve dichiararlo immediatamente, il medico lo annoterà sul verbale che deve essere sottoscritto dal dipendente.
Il dipendente viene quindi invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Assenza a visita fiscale

L’assenza al proprio domicilio per la visita fiscale viene immediatamente segnalata al datore di lavoro, il medico lascia invito a visita presso l’ufficio medico dell’INPS.
Il datore di lavoro laddove l’assenza risultasse ingiustificata mediante prove documentali, provvederà ad applicare sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari

Guarigione anticipata

Se la guarigione avviene prima del termine indicato nel certificato, il dipendente pubblico può rientrare al lavoro ma è necessario che si rivolga al medico che ha predisposto il certificato con la prognosi che si intende ridurre affinchè invii un certificato sostitutivo del precedente.
Solo in caso di assenza o di impedimento assoluto del medico precedente ci si potrà rivolgere ad altro medico.



Rinnovo Isee 2018 | Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) 2018 |


Il 15 gennaio 2018 termina la validità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ( DSU) presentate nell’anno 2017. Pertanto, per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o in alcuni casi per continuare a beneficiare delle stesse è necessario presentare una nuova DSU per ottenere il rilascio del nuovo ISEE per l’anno 2018.
La DSU è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare, e può essere presentata a uno dei seguenti soggetti: all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, al comune, a un Centro di Assistenza Fiscale, online all’INPS.
A seguito dell’aggiornamento della DSU, il cittadino può richiedere il rilascio del nuovo ISEE.
L’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.




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martedì 5 dicembre 2017

Bonus Bebè | Quando arriva un figlio | bonus bebè a chi spetta | bonus bebè 2018 | Bonus Bebè Caf Patronato Acli Rossano



Negli ultimi anni accanto alla tutela tradizionale dal punto di vista lavorativo e previdenziale della maternità, hanno visto la luce nuovi istituti, bonus e contributi, con l’obiettivo di aiutare la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia e di fornire concreti aiuti economici.

Nel rapporto di lavoro

  • Divieto di licenziamento dal 1° giorno di gravidanza al compimento del 1° anno di vita del bambino
  • Necessità di convalida delle dimissioni volontarie della neomamma fino al compimento del 3° anno di vita del bambino
  • Salvaguardia del posto di lavoro e delle mansioni
  • Esonero dal preavviso in caso di dimissioni entro il compimento del 1° anno di vita del bambino

Istituti previdenziali

  • Congedo di maternità di 5 mesi durante i quali vige il divieto di adibizione al lavoro (2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la nascita)
  • Congedo di maternità che può essere anticipato e/o prolungato per motivi di salute o di inidoneità dell’ambiente lavorativo, ma che può essere oggetto di flessibilità (inizio oltre la fine del 7° mese ma mai oltre il termine dell’8° mese) se le condizioni di salute di mamma e nascituro lo consentono
  • Riposi orari giornalieri: il cosiddetto allattamento fino al compimento del 1° anno di vita del bambino
  • Congedo parentale fino a 11 mesi tra mamma e papà fruibile in via continuativa ma anche frazionata a mesi, settimane, giorni, mezze giornate se non diversamente previsto dal CCNL e ore
  • Congedo per malattia del bambino che per i primi 3 anni di vita del bambino non ha durata limitata, mentre dai 3 agli 8 anni, per ciascun genitore, non può superare i 5 giorni l’anno
  • Congedo obbligatorio del neopapà da fruire entro 5 mesi dalla nascita: 2 giorni per i nati nel 2017 e 4 giorni per i nati nel 2018
  • Assegno al nucleo familiare: dalla nascita il nucleo familiare cambia, va verificato il diritto o la modifica della misura dell’assegno al nucleo

Gli altri bonus

Assegno di natalità (detto bonus bebè) per i figli nati/adottati/affidati tra il 2015 ed il 2017 (forse prorogato nel 2018) con ISEE minorenni <25.0000. Assegno di importo pari ad 80 euro mensili (160 euro se ISEE minorenni < 7.0000) erogato fino ad un massimo di 3 anni.
Voucher baby sitting/contributo servizi per l’infanzia introdotto per il triennio 2013/2015 e confermato per il biennio 2017/2018. È un assegno mensile alternativo al congedo parentale ed ha l’obiettivo di consentire un rientro anticipato al lavoro della lavoratrice madre.
Bonus asilo nido per i nati/adottati dal 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto a domicilio a favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. È attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro. Non è cumulabile con la detrazione fiscale per spese di frequenza scolastica.
Le prestazioni sono diverse, diversi i diritti e gli istituti: per ognuno bisogna tenere conto del tipo di domanda che è necessario avanzare e del diverso termine di presentazione. Ai nostri sportelli troverai persone preparate e disponibili che sapranno consigliarti e aiutarti con le richieste e le scadenze. Rivolgiti con fiducia al Patronato Acli dove troverai professionalità e competenza.




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lunedì 20 novembre 2017

Sulla #Tari #Gonfiata pende il #dubbio dei #rimborsi

Sulla Tari gonfiata pende il dubbio dei rimborsi


Per i rimborsi Tari potrebbe anche essere sufficiente un modulo non preordinato. Quindi, di fatto, un’autocertificazione in carta semplice presentata dal contribuente per farsi restituire l’ormai famosa tariffa “gonfiata”. Ma perché gonfiata? La chiave per sciogliere il dubbio va cercata negli avvisi di pagamento recapitati dall’amministrazione comunale. Bisognerà comunque fare riferimento ai soli bollettini Tari, perché sulla Tarsu, tributo ormai decaduto che non prevedeva la distinzione fra quote fisse e quote variabili, il problema non si pone. In pratica quel che occorre controllare è se il Comune abbia o meno calcolato l’applicazione della quota variabile della tariffa sugli immobili pertinenziali. Se lo ha fatto, l’addebito dovrà per forza risultare dal sollecito di pagamento. Facciamo quindi un breve passo indietro per farci un’idea del problema. La Tari, in sostanza, viene calcolata su due variabili: metri quadrati dell'immobile (pertinenze comprese) e numero di persone che vi abitano.

Fin qui le premesse. Per quanto riguarda invece la strutturazione vera e propria della tariffa, quindi per così dire il “conto” finale che il residente si vede recapitare a casa, questa è comprensiva di due quote, una fissa e una variabile. La fissa è legata a fattori extra-domestici, cioè ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio in sé ripartiti fra possessori e detentori di case. Per la quota variabile subentrano invece le caratteristiche dell’immobile e l’estensione del nucleo. È chiaro che un nucleo di quattro persone, residente in una casa di 100 metri quadrati, produrrà più rifiuti di una coppia convivente in un bilocale di 60 mq.

Dov’è sorto quindi il problema delle tariffe gonfiate? In pratica molti Comuni, tra cui figurano anche nomi “blasonati” di capoluoghi quali Milano, Genova, Ancora, Napoli, Catanzaro o Cagliari, hanno erroneamente applicato la quota variabile della Tari, che di norma andrebbe associata alla sola abitazione, anche alle pertinenze, e questo – si è detto – per un’errata interpretazione della norma. Cioè: il principio corretto è quello di applicare la quota variabile della tariffa sull’immobile dove il nucleo vive e dove di fatto produce rifiuti. Il calcolo, dunque, di questa quota anche sui garage o sulle cantine ha provocato i famosi rincari indebiti che adesso i cittadini potranno richiedere a rimborso, salvo che i Comuni – potendo decidere diversamente – non scelgano di risolvere tramite lo scomputo, a posteriori, sulle tariffe dell’anno prossimo. È ovvio, comunque, che il problema sussiste soltanto per quelle famiglie che abbiano pertinenze accatastate distintamente rispetto all’abitazione. Laddove, al contrario, abitazione e pertinenze siano accatastate unitariamente, l’addebito è da considerarsi corretto non essendo appunto possibile distinguere, dal punto di vista della metratura, le due unità immobiliari.

Detto questo, cosa va fatto concretamente per avere i soldi indietro? Al momento non esistono risposte certe, e la fase di approvazione tutt’ora in corso su Decreto Fiscale e Legge di Bilancio non aiuta a capire. Questo perché il Dl Fiscale allegato alla Finanziaria 2018 potrebbe essere la sede ideale dove collocare una norma di ripiego per risolvere il problema (come sbloccare i rimborsi e con quali fondi?). Chiaramente la cosa più auspicabile sarebbe quella di vedere per primi i Comuni investiti della responsabilità di restituire direttamente le somme versate in eccesso senza che sia il contribuente a farne richiesta. Per l’Imu o la Tasi il discorso è diverso: in questi casi il calcolo se lo fa il cittadino – da solo o facendosi aiutare –, quindi è normale che se scappa un errore l’istanza di rimborso debba partire dal cittadino stesso. Per la Tari invece l’autoliquidazione non c’è, è il Comune infatti che ne gestisce il calcolo comunicando poi al cittadino la tariffa dovuta. Di conseguenza, secondo logica, sarebbe altrettanto normale se fossero i Comuni a rimediare autonomamente senza accollare ai cittadini l’onere dell’istanza di rimborso.

Altra questione sarà capire con quali soldi verranno effettuati i rimborsi. Il problema è più cavilloso che sostanziale. Visto che la normativa Tari vincola i Comuni a utilizzare i fondi della tariffa esclusivamente per l’erogazione del servizio di raccolta, i sindaci, per voce dell’Anci, hanno lamentato sostanzialmente di avere le mani legate, cioè di non poter restituire le quote indebitamente raccolte dal momento che trattasi comunque di fondi Tari. La soluzione più logica, allora, a meno di non introdurre una deroga straordinaria sulla destinazione dei fondi, sarebbe quella di impiegare risorse “terze”, attingendole ad esempio dalle addizionali comunali. La soluzione, invece, di scomputare dalla Tari dell’anno prossimo una quota pari all’importo pagato in eccesso, pur restando fattibile, sarebbe comunque troppo lontana nel tempo per chi, invece, potrebbe aver bisogno di quei soldi nell’immediato.

Luca Napolitano
fonte Sito Ufficiale CAF ACLI




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lunedì 13 novembre 2017

LA #DONAZIONE TUTELA I FUTURI #EREDI



Fiscalmente parlando la donazione è un meccanismo che va di pari passo alla successione. Non certo da un punto di vista dichiarativo, ma da un punto di vista degli effetti tributari sì, cioè degli effetti economici sulle tasche dei soggetti che vi sono coinvolti. Parliamo ovviamente di un donatore e un donatario, qualcuno, in pratica, che “regala” qualcosa a qualcun altro a puro titolo di liberalità, gratuitamente, senza alcuna implicazione commerciale o professionale, o senza aspettarsi nulla in cambio. Agli occhi della legge la donazione viene considerata un “anticipo di successione”, tant’è vero che l’analogia con l’evento successorio si esplica anche nel fatto che tanto le donazioni quanto le successioni sono soggette a determinati paletti normativi che impediscono di fatto al donante di ledere il diritto di altri eventuali ereditandi. Ovvero: non è detto che si possa donare qualunque cosa a chiunque, se tale donazione dovesse violare il diritto di qualcun altro.
In altre parole, se facendo una donazione a una data persona comprometto il diritto di un’altra che un domani sarà mia erede legittima (si pensi ad esempio a un padre con due figli), devo per forza ridurre la pretesa della mia donazione. È in pratica lo stesso principio normativo che limita l’autonomia testamentaria del de cuius a tutela di altri eventuali eredi non nominati che sono comunque legittimati, per legge, a godere dell’attivo ereditario. È pacifico che chi dona debba essere nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali, pertanto il donante non potrà mai essere un minore, un interdetto o un inabilitato. Viceversa non è detto che tale condizione di integrità psico-fisica debba riferirsi necessariamente al donatario. Ad esempio possono figurare tra i donatari anche i nascituri, concepiti o addirittura non concepiti (questi ultimi a condizione che siano figli, ovviamente futuri/ipotetici, di una determinata persona vivente al momento della donazione: nel senso che non posso designare come beneficiario un futuro nipote se ancora non ho figli). Ma cosa si dona? I casi sono tanti. Attraverso una donazione è infatti possibile trasferire delle proprietà o dei diritti reali, cedere un credito o costituire ex novo un diritto reale su di un bene che resterà comunque nella proprietà del donante (è il caso ad esempio dell’usufrutto).
Venendo quindi al regime fiscale cui sono assoggettate le donazioni, questo coincide in tutto e per tutto alla griglia di regole già valide sulle successioni. Sostanzialmente le aliquote dell’imposta sulle donazioni variano a seconda della linea e del grado di parentela che intercorrono tra il donante e il donatario. Quindi bisogna considerare per le donazioni a vantaggio di coniugi, figli o genitori un’aliquota del 4% sul valore eccedente il milione di euro; se invece i donatari sono fratelli e sorelle l’aliquota sale al 6% sul valore eccedente la franchigia da 100.000 euro. Non vi è invece nessuna franchigia per gli altri parenti beneficiari, che sconteranno un’aliquota pari al 6%. Per tutti gli altri soggetti l’aliquota sale all’8%, sempre senza franchigia. Un trattamento di riguardo viene infine riservato ai soggetti con handicap, che a seconda del rapporto di parentela sconteranno un’aliquota del 4, 6 oppure 8 per cento sulle quote di valore eccedenti la franchigia di un milione e mezzo.
Fonte Sito Ufficiale Acli

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CONGEDO DI #MATERNITÀ | #PARTO FORTEMENTE #PREMATURO

CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO FORTEMENTE PREMATURO


Ho partorito il 23 settembre con molto anticipo rispetto alla data presunta del parto prevista per il 10 dicembre. Vorrei sapere se il congedo di maternità ha, comunque, una durata di 5 mesi o in casi simili è prevista una deroga.
Nel suo caso, il congedo viene ampliato di 16 giorni, che vanno dal giorno successivo al parto (24 settembre) fino al giorno precedente la data di inizio del congedo ante parto (9 ottobre). Vediamo insieme perché.
Il D.lgs. 80/2015 ha modificato la disciplina del congedo obbligatorio di maternità in caso di parto prematuro.
L’INPS, nel dare istruzioni alle proprie sedi, ha chiarito che la riforma interessa soltanto i casi di parto “fortemente” prematuro, intendendo come tale la nascita che si verifichi prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima del normale inizio del congedo di maternità.
In questa ipotesi, la legge prevede che il congedo abbia una durata complessiva maggiore dei 5 mesi normalmente previsti, potendo aggiungere ad essi tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e l’inizio del congedo di maternità calcolato secondo la data presunta del parto.
Articolo tratto da Sito ufficiale Acli

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